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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30126
DDL2483-0014
Progetto di legge Camera n. 2483 - testo presentato - (DDL12-2483)
(suddiviso in 62 Unità Documento)
Unità Documento n.14 (che inizia a pag.51 dello stampato)
...C2483. TESTIPDL
...C2483.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 10.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2483 ZZ12 ZZPD ZZPR
                      (Lavoro notturno).
      1.  Per lavoro notturno si intende quello effettuato nel
  corso di un periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti
  l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, anche
  prestato secondo turni periodici.
    2.  Per lavoratore notturno si intende qualsiasi lavoratore
  che durante il periodo notturno svolga almeno 3 ore del suo
  tempo di lavoro giornaliero e qualsiasi lavoratore che svolga
  durante il periodo notturno almeno un terzo del suo orario di
  lavoro annuale, riproporzionato in caso di lavoro a tempo
  parziale.
    3.  Fermo restando il limite assoluto di cui all'articolo 2,
  comma 5, l'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può
  superare le 8 ore nelle 24 ore, salvo l'individuazione da
  parte dei contratti collettivi nazionali, di un periodo di
  riferimento più ampio sul quale calcolare come media il
  suddetto limite.  Per i lavori che comportano rischi
  particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali, il limite
  è comunque di 8 ore nel corso di ogni periodo di 24 ore.  Con
  decreto del Ministro del lavoro e della
 
                              Pag. 52
 
  previdenza sociale, previa consultazione delle organizzazioni
  sindacali nazionali di categoria e delle organizzazioni
  nazionali dei datori di lavoro e sulla base delle proposte del
  Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dell'Istituto per
  la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), è stabilito
  un elenco delle lavorazioni di cui al presente comma.
    4.  L'orario notturno determina una riduzione della durata
  del tempo di lavoro settimanale e mensile ed una maggiorazione
  retributiva le cui modalità e criteri saranno definiti dai
  contratti collettivi.
    5.  Il periodo minimo di riposo settimanale di cui
  all'articolo 5 non si considera per il computo della media se
  cade nel periodo di riferimento stabilito dai contratti
  collettivi di cui al comma 4.
    6.  L'introduzione di turni di lavoro notturno deve essere
  preceduta dalla consultazione dei rappresentanti dei
  lavoratori interessati ed è soggetta alle stesse procedure di
  cui all'articolo 9, nelle unità produttive e amministrative
  che prevedono il ricorso al lavoro notturno in via stabile e
  continuativa o per un periodo superiore a 30 giorni, salve le
  esenzioni per gli impianti a ciclo continuo ed i servizi
  pubblici essenziali, individuati con decreto del Ministro del
  lavoro e della previdenza sociale.
    7.  Gli accordi sindacali devono altresì prevedere:
        a)  il divieto di prestazione di turni
  immediatamente successivi in capo allo stesso lavoratore;
        b)  l'alternanza dei lavoratori da adibire ai turni
  di notte.
    8.  Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
  in caso di lavoro festivo non straordinario.
    9.  Dell'esecuzione di lavoro notturno continuativo o
  compreso in regolari turni periodici deve essere informato per
  iscritto l'Ispettorato provinciale del lavoro competente per
  territorio, salvo che esso sia disposto da contratto
  collettivo nazionale.
    10.  Il lavoro notturno è escluso per le lavoratrici
  dall'inizio della gravidanza fino al compimento del primo anno
  di età del
 
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  bambino e per le famiglie con un solo genitore e con bambini
  di età inferiore a 12 anni a carico.
    11.  Sono esclusi dall'obbligo di prestare lavoro notturno i
  lavoratori e le lavoratrici che hanno a proprio carico
  soggetti handicappati, ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
  n. 104, gli aderenti a confessioni religiose per le quali
  sussista il divieto di lavoro notturno, individuati con
  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e gli altri
  soggetti individuati dalla contrattazione collettiva di
  categoria.
 
DATA=950504 FASCID=DDL12-2483 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2483 TOTPAG=0076 TOTDOC=0062 NDOC=0014 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0051 RIGINIZ=017 PAGFIN=0053 RIGFIN=011 UPAG=NO PAGEIN=51 PAGEFIN=53 SORTRES= SORTDDL=248300 00 FASCIDC=12DDL2483 SORTNAV=0248300 000 00000 ZZDDLC2483 NDOC0014 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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