| (Lavoro notturno).
1. Per lavoro notturno si intende quello effettuato nel
corso di un periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti
l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, anche
prestato secondo turni periodici.
2. Per lavoratore notturno si intende qualsiasi lavoratore
che durante il periodo notturno svolga almeno 3 ore del suo
tempo di lavoro giornaliero e qualsiasi lavoratore che svolga
durante il periodo notturno almeno un terzo del suo orario di
lavoro annuale, riproporzionato in caso di lavoro a tempo
parziale.
3. Fermo restando il limite assoluto di cui all'articolo 2,
comma 5, l'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può
superare le 8 ore nelle 24 ore, salvo l'individuazione da
parte dei contratti collettivi nazionali, di un periodo di
riferimento più ampio sul quale calcolare come media il
suddetto limite. Per i lavori che comportano rischi
particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali, il limite
è comunque di 8 ore nel corso di ogni periodo di 24 ore. Con
decreto del Ministro del lavoro e della
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previdenza sociale, previa consultazione delle organizzazioni
sindacali nazionali di categoria e delle organizzazioni
nazionali dei datori di lavoro e sulla base delle proposte del
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dell'Istituto per
la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), è stabilito
un elenco delle lavorazioni di cui al presente comma.
4. L'orario notturno determina una riduzione della durata
del tempo di lavoro settimanale e mensile ed una maggiorazione
retributiva le cui modalità e criteri saranno definiti dai
contratti collettivi.
5. Il periodo minimo di riposo settimanale di cui
all'articolo 5 non si considera per il computo della media se
cade nel periodo di riferimento stabilito dai contratti
collettivi di cui al comma 4.
6. L'introduzione di turni di lavoro notturno deve essere
preceduta dalla consultazione dei rappresentanti dei
lavoratori interessati ed è soggetta alle stesse procedure di
cui all'articolo 9, nelle unità produttive e amministrative
che prevedono il ricorso al lavoro notturno in via stabile e
continuativa o per un periodo superiore a 30 giorni, salve le
esenzioni per gli impianti a ciclo continuo ed i servizi
pubblici essenziali, individuati con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale.
7. Gli accordi sindacali devono altresì prevedere:
a) il divieto di prestazione di turni
immediatamente successivi in capo allo stesso lavoratore;
b) l'alternanza dei lavoratori da adibire ai turni
di notte.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
in caso di lavoro festivo non straordinario.
9. Dell'esecuzione di lavoro notturno continuativo o
compreso in regolari turni periodici deve essere informato per
iscritto l'Ispettorato provinciale del lavoro competente per
territorio, salvo che esso sia disposto da contratto
collettivo nazionale.
10. Il lavoro notturno è escluso per le lavoratrici
dall'inizio della gravidanza fino al compimento del primo anno
di età del
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bambino e per le famiglie con un solo genitore e con bambini
di età inferiore a 12 anni a carico.
11. Sono esclusi dall'obbligo di prestare lavoro notturno i
lavoratori e le lavoratrici che hanno a proprio carico
soggetti handicappati, ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, gli aderenti a confessioni religiose per le quali
sussista il divieto di lavoro notturno, individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e gli altri
soggetti individuati dalla contrattazione collettiva di
categoria.
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