| (Salute e sicurezza dei lavoratori notturni).
1. Il lavoratore notturno ha diritto di essere
informato, anche tramite suoi rappresentanti, circa i rischi
per la salute e la sicurezza derivanti dallo svolgimento del
lavoro notturno, prima di esservi adibito, e circa le misure
necessarie per la prevenzione di eventuali danni alla
salute.
2. I lavoratori adibiti al lavoro notturno devono essere
sottoposti, a cura ed a spese del datore di lavoro, per il
tramite del medico competente:
a) ad accertamenti preventivi intesi a constatare
l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno, cui sono
adibiti;
b) ad accertamenti periodici almeno ogni due anni
per controllare il loro stato di salute.
3. I lavoratori notturni che abbiano subito menomazioni,
con effetti invalidanti per più di 20 giorni, in ragione dello
svolgimento di lavoro notturno, hanno diritto ad essere
assegnati a turni diurni vacanti e conformi alla
qualificazione professionale dei medesimi.
4. Il datore di lavoro è tenuto a garantire ai lavoratori
notturni adeguate misure di pronto soccorso, comprese quelle
che ne consentono il trasporto rapido in luoghi in cui possano
ricevere cure appropriate.
5. Le aziende che organizzano non occasionalmente la
propria attività con lavoro notturno devono informare le
rappresentanze
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sindacali aziendali competenti, se costituite, in
merito alle misure idonee di prevenzione. Analoga informativa
dovrà essere effettuata dalle aziende che intendono introdurre
il lavoro notturno.
6. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere
modalità e specifiche misure di prevenzione relativamente alla
prestazione di lavoro di particolari categorie di lavoratori,
quali quelle individuate con riferimento alle leggi 5 giugno
1990, n. 135, e 26 giugno 1990, n. 162.
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