| (Variabilità dell'orario).
1. Il datore e il prestatore di lavoro possono pattuire la
variabilità, in aumento o in diminuzione, dell'orario
giornaliero o settimanale, a discrezione del prestatore, con
compensazione in giornata o in settimana diversa. La
pattuizione deve essere stipulata in forma scritta a pena di
nullità salvo che corrisponda a previsioni contenute in un
contratto collettivo, anche aziendale. Nella pattuizione
devono essere precisati i limiti della variabilità dell'orario
ed il termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale
la compensazione degli aumenti o diminuzioni deve avvenire.
2. L'aumento di orario giornaliero o settimanale deciso dal
lavoratore secondo la pattuizione di cui al comma 1 non
costituisce lavoro straordinario.
3. In nessun caso la variazione dell'orario di cui al comma
1 può portare al superamento del limite di 10 ore giornaliere
e di 45 ore settimanali.
4. Salva l'eventuale diversa disciplina della materia
stabilita dai contratti collettivi, in caso di sospensione del
lavoro con diritto alla retribuzione in periodi di variazione
dell'orario ai sensi della pattuizione di cui al comma 1, la
retribuzione dovuta al lavoratore per il periodo di
sospensione è commisurata all'orario settimanale medio.
5. L'accordo scritto di cui al comma 1 deve essere
trasmesso in copia all'Ispettorato provinciale del lavoro ed
alle rappresentanze sindacali aziendali, ove costituite.
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