| (Disposizioni di delegificazione).
1. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, il CNEL e le associazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro, sono emanate disposizioni,
secondo i princìpi della presente legge, dirette a confermare,
modificare e integrare la disciplina sull'orario di lavoro e
sui riposi di cui al regio decreto-legge 15 marzo 1923, n.
692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, al
regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1923, n.
1955, al regolamento approvato con regio decreto 10 settembre
1923, n. 1956, al regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957, al
regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, alla legge 22 febbraio
1934, n. 370, alla legge 26 aprile 1934, n. 653, alla legge 27
maggio 1949, n. 260, alla legge 31 marzo 1954, n. 90, alla
legge 19 gennaio 1955, n. 25, alla legge 30 ottobre 1955, n.
1079, alla legge 14 febbraio 1958, n. 138, alla legge 4 marzo
1958, n. 132, alla legge 2 aprile 1958, n. 339, alla legge 17
ottobre 1967, n. 977, alla legge 5 marzo 1977, n. 54 e al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.
792.
2. Le disposizioni richiamate al comma 1 sono abrogate e
cessano di avere efficacia decorsi due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
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