| 1. I lavoratori che fruiscono del trattamento straordinario
di integrazione salariale, possono essere comandati
dall'impresa dalla quale dipendono, previo accordo sindacale e
sulla base della loro volontaria adesione a svolgere attività
temporanea per lavori socialmente utili o per coprire carenze
di organico presso le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, comprese le loro sedi periferiche, le
province ed i comuni.
2. Le regioni promuovono incontri tra le organizzazioni
sindacali confederali, dei datori di lavoro e dei lavoratori,
le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1, gli uffici
regionali e provinciali del lavoro e della massima
occupazione, e le agenzie regionali per l'impiego, nonché le
rappresentanze sindacali dei luoghi di lavoro interessati, al
fine di favorire il raggiungimento degli accordi.
3. L'ente pubblico o l'amministrazione che utilizzano i
lavoratori sono tenuti a versare all'azienda di provenienza
dei lavoratori medesimi una somma, a titolo di rimborso spese,
pari alla differenza tra l'ammontare del trattamento
straordinario di integrazione salariale e la retribuzione
relativa al livello corrispondente alla mansione svolta che
viene erogata ai lavoratori interessati, ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, della presente legge.
4. Il lavoratore comandato presso amministrazioni pubbliche
resta a tutti gli effetti alle dipendenze dell'azienda che lo
ha posto in cassa integrazione guadagni straordinaria.
5. I lavoratori di cui al comma 1, utilizzati secondo le
modalità ivi previste, continuano a percepire durante tale
periodo, se dovuto, il trattamento straordinario di
integrazione salariale.
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6. I lavoratori di cui al comma 1 possono altresì essere
comandati, con le modalità previste dallo stesso comma 1 del
presente articolo, presso gli Enti parco nazionale o presso
gli Enti parco naturale regionale, istituiti ai sensi della
legge 6 dicembre 1991, n. 394.
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