| (Fondo di incentivazione alla riduzione dell'orario di
lavoro).
1. E' istituito, presso l'Istituto nazionale della
previdenza sociale, il Fondo di incentivazione alla riduzione
dell'orario di
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lavoro, con lo scopo di erogare contributi a favore delle
imprese che, nell'organizzazione del tempo di lavoro, adottino
regimi che comportino una riduzione dell'orario normale
contrattuale, pari ad almeno il 10 per cento ovvero che
adottino orari ridotti.
2. Il Fondo, per le cui entrate ed uscite è tenuta una
contabilità separata nella gestione dell'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione, è alimentato:
a) dal versamento di una somma pari al 15 per cento
delle maggiorazioni retributive relative alle ore di lavoro
straordinario effettuate;
b) da un contributo a carico dei datori di lavoro
pari allo 0,35 per cento delle retribuzioni mensili
corrisposte ai propri dipendenti;
c) da un contributo a carico dei dipendenti pari
allo 0,35 per cento della retribuzione mensile.
3. Al termine di ogni anno di gestione un terzo dell'avanzo
cumulato nell'arco dell'ultimo triennio è restituito in parti
uguali a imprese e lavoratori di tutti i settori nel corso
dell'anno successivo.
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