| (Interventi a favore
della riduzione dell'orario).
1. Per le aziende soggette a riduzione di orario
contrattuale, il contributo erogato dal Fondo di cui
all'articolo 14 è commisurato all'entità della riduzione di
orario e all'incremento di occupazione che essa consente; per
ogni impresa, dato il numero di dipendenti effettivo dopo la
riduzione di orario e la retribuzione oraria effettiva, si
calcola il monte retributivo che si sarebbe rilevato per
quella occupazione e per quella retribuzione al vecchio orario
contrattuale e se ne calcola la differenza rispetto al monte
retributivo rilevato col nuovo orario contrattuale; il
contributo è erogato per 3 anni, in misura decrescente per
ciascun anno del triennio e pari rispettivamente allo 0,65 per
cento, allo 0,40 per
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cento e allo 0,20 per cento della differenza così calcolata.
Il contributo è ripartito tra impresa e lavoratori in parti
uguali.
2. Il contributo del Fondo di cui all'articolo 14 è
alternativo ai fondi per i contratti di solidarietà.
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