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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30133
DDL2483-0021
Progetto di legge Camera n. 2483 - testo presentato - (DDL12-2483)
(suddiviso in 62 Unità Documento)
Unità Documento n.21 (che inizia a pag.57 dello stampato)
...C2483. TESTIPDL
...C2483.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 16.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2483 ZZ12 ZZPD ZZPR
              (Sgravi contributivi per il lavoro
                    a tempo parziale). 
    1.  A decorrere dalla data di entrata in vigore della
  presente legge gli sgravi contributivi sono sostituiti da uno
  sgravio unico, identico per tutte le gestioni previdenziali, a
  carico del Fondo di cui all'articolo 14, pari al 30 per cento
  della contribuzione previdenziale obbligatoria a carico del
  datore di lavoro, qualora il lavoratore a tempo pieno opti per
  un regime ad orario ridotto, non inferiore a 16 ore
  settimanali, o ad un corrispondente orario mensile o annuale,
  che comporti una retribuzione inferiore alla media delle
  retribuzioni riferite ai più bassi livelli di inquadramento
  dei principali contratti nazionali, come stabilito con decreto
  del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro il
  limite del 10 per cento dell'organico dell'unità produttiva
  interessata.
    2.  Relativamente ai contratti originariamente a tempo
  parziale, ferma restando la quota contributiva a carico del
  lavoratore, il contributo posto a carico del datore di lavoro
  è soggetto ad uno sgravio parziale, con oneri a carico del
  Fondo di cui all'articolo 14, nelle seguenti forme:
      a)  nella fascia ad orario ridotto con orario
  settimanale da 16 a 32 ore, ovvero con corrispondente orario
  mensile o annuale, spetta una riduzione contributiva del 15
  per cento, elevata al 20 per cento per le imprese con meno di
  15 dipendenti;
      b)  nella fascia ad orario ridotto con orario
  settimanale superiore a 32 e fino a 35 ore, ovvero con
  corrispondente orario mensile o annuale, spetta una riduzione
  contributiva del 10 per cento, elevata al 15 per cento per le
  imprese con meno di 15 dipendenti.
 
                              Pag. 58
 
    3.  Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano sino a 4
  anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; le
  percentuali di riduzione contributiva previste vengono
  diminuite della metà decorsi due anni dalla data di entrata in
  vigore della presente legge.
 
DATA=950504 FASCID=DDL12-2483 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2483 TOTPAG=0076 TOTDOC=0062 NDOC=0021 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0057 RIGINIZ=007 PAGFIN=0058 RIGFIN=006 UPAG=NO PAGEIN=57 PAGEFIN=58 SORTRES= SORTDDL=248300 00 FASCIDC=12DDL2483 SORTNAV=0248300 000 00000 ZZDDLC2483 NDOC0021 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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