| (Sgravi contributivi per il lavoro
a tempo parziale).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge gli sgravi contributivi sono sostituiti da uno
sgravio unico, identico per tutte le gestioni previdenziali, a
carico del Fondo di cui all'articolo 14, pari al 30 per cento
della contribuzione previdenziale obbligatoria a carico del
datore di lavoro, qualora il lavoratore a tempo pieno opti per
un regime ad orario ridotto, non inferiore a 16 ore
settimanali, o ad un corrispondente orario mensile o annuale,
che comporti una retribuzione inferiore alla media delle
retribuzioni riferite ai più bassi livelli di inquadramento
dei principali contratti nazionali, come stabilito con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro il
limite del 10 per cento dell'organico dell'unità produttiva
interessata.
2. Relativamente ai contratti originariamente a tempo
parziale, ferma restando la quota contributiva a carico del
lavoratore, il contributo posto a carico del datore di lavoro
è soggetto ad uno sgravio parziale, con oneri a carico del
Fondo di cui all'articolo 14, nelle seguenti forme:
a) nella fascia ad orario ridotto con orario
settimanale da 16 a 32 ore, ovvero con corrispondente orario
mensile o annuale, spetta una riduzione contributiva del 15
per cento, elevata al 20 per cento per le imprese con meno di
15 dipendenti;
b) nella fascia ad orario ridotto con orario
settimanale superiore a 32 e fino a 35 ore, ovvero con
corrispondente orario mensile o annuale, spetta una riduzione
contributiva del 10 per cento, elevata al 15 per cento per le
imprese con meno di 15 dipendenti.
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3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano sino a 4
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; le
percentuali di riduzione contributiva previste vengono
diminuite della metà decorsi due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
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