| (Credito di imposta).
1. Alle società ed enti privati, alle imprese e agli
esercenti arti e professioni che incrementino la base
occupazionale dei dipendenti nell'ambito dei regimi di orario
definiti ai sensi della presente legge, compete un credito di
imposta, nel periodo di imposta in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge e nei due successivi, che non
concorre alla formazione del reddito imponibile e vale ai fini
del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche,
dell'imposta locale sui redditi, dell'imposta sul valore
aggiunto e delle ritenute alla fonte operate.
2. Il credito d'imposta è pari al 15 per cento dei redditi
di lavoro dipendente corrisposti ai soggetti di cui al comma
1.
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