| (Contratti di solidarietà esterna).
1. Fermi restando i requisiti di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e
successive modificazioni, le agevolazioni previste per i
contratti di solidarietà esterna sono così modificate:
a) il contributo triennale ai lavoratori calcolato
sulla retribuzione lorda è pari al 18 per cento per i primi
dodici mesi, al 12 per cento per il secondo anno, al 7 per
cento per il terzo anno;
b) la contribuzione prevista per i lavoratori
assunti con età compresa tra i 15 ed i 29 anni è stabilita
secondo le norme
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sull'apprendistato per un periodo massimo di quattro anni;
c) per le imprese operanti nel Mezzogiorno spetta
un contributo per la durata di quattro anni, pari al 35 per
cento della retribuzione prevista dal contratto collettivo.
2. I contratti di solidarietà di cui al comma 1 sono
consentiti anche nella pubblica amministrazione e negli enti
pubblici economici, secondo norme emanate dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni
sindacali di categoria maggiormente rappresentative.
3. Al termine dell'utilizzo dei contratti di solidarietà è
fatto salvo il mantenimento, previo accordo aziendale, di un
regime ad orario ridotto, nelle forme e nei modi definiti
dall'accordo medesimo.
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