| (Indennità per inosservanza della forma
del contratto).
1. Il datore di lavoro che assuma o impieghi lavoratori a
tempo parziale in violazione delle disposizioni sulla forma
scritta del contratto di lavoro, comprensiva dell'indicazione
delle mansioni e della distribuzione dell'orario, ai sensi
dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984,
n. 863, deve corrispondere al lavoratore una indennità pari al
50 per cento della retribuzione dovuta anteriormente alla
regolarizzazione del contratto medesimo.
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