| (Lavoro a chiamata).
1. La distribuzione dell'orario di lavoro, determinata nel
contratto di lavoro a
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tempo parziale, può essere modificata con specifici accordi
scritti di variazione temporanea, non superiore a 20 giorni.
Durante tale periodo spetta una maggiorazione retributiva
oraria non inferiore al 30 per cento.
2. E' nullo qualsiasi atto del datore di lavoro di
modificazione unilaterale della distribuzione dell'orario nel
contratto di lavoro a tempo parziale. Le prestazioni rese a
seguito di tale atto danno luogo all'applicazione
dell'indennità di cui all'articolo 19.
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