| 1. Alle attività di cui all'articolo 1 della presente legge
possono essere adibiti anche i lavoratori iscritti alle liste
di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223.
2. Il compenso di cui al comma 3 dell'articolo 1 della
presente legge è versato all'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), che è tenuto a corrisponderlo ai
lavoratori interessati, unitamente alla indennità di mobilità
di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
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