| (Contribuzione figurativa).
1. I periodi di sosta nel lavoro a tempo parziale ciclico
non inferiore a sei mesi l'anno sono riconosciuti a titolo di
contribuzione figurativa ai fini pensionistici, con oneri a
carico delle relative gestioni, anche in aggiunta alla
contribuzione obbligatoria in costanza di rapporto di lavoro.
Il valore contributivo da attribuire a tali periodi è quello
previsto dall'articolo 8 della legge 23 aprile l981, n.
155.
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