| (Cumulo tra pensione e redditi di attività a tempo
parziale).
1. Nei casi in cui il rapporto di lavoro sia stato
trasformato ad orario ridotto ai sensi della presente legge,
la pensione maturata è compatibile con la perduranza del
rapporto di lavoro, è cumulabile con la retribuzione ed è
ridotta in ragione inversamente proporzionale alla riduzione
dell'orario normale di lavoro, secondo criteri
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individuati con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale.
2. La somma della pensione e della retribuzione non può
comunque superare l'ammontare della retribuzione spettante ad
un lavoratore che, a parità di ogni altra condizione, presti
la sua opera a tempo pieno.
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