| (Minimale contributivo INAIL).
1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.
726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1984, n. 863, dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:
"9- bis. La retribuzione tabellare è determinata su
base oraria in relazione alla durata normale annua della
prestazione di lavoro espressa in ore.
9- ter. La retribuzione minima oraria da assumere
quale base di calcolo dei premi per l'assicurazione di cui al
comma 9 è stabilita con le modalità di cui al comma 5.".
2. Qualora l'infortunato abbia prestato la sua opera a
tempo parziale durante i dodici mesi trascorsi prima
dell'infortunio trova applicazione l'articolo 116, commi
secondo e terzo, del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
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