| (Disciplina del lavoro a coppia).
1. Nel contratto di cui all'articolo 27 sono indicate la
misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro
giornaliero, settimanale, mensile od annuale destinato ad
essere svolto da ciascuno dei due lavoratori contitolari,
salve le successive modifiche.
2. La retribuzione dei due lavoratori è determinata dal
contratto individuale, anche ai fini previdenziali e fiscali.
Successive modifiche della distribuzione della prestazione non
importano variazione della retribuzione medesima. Resta salvo
l'obbligo di sostituzione compensativa o di indennizzo in
denaro a carico del lavoratore che si è fatto sostituire.
3. Ai fini delle prestazioni dell'assicurazione generale
obbligatoria, dell'indennità economica di malattia e di ogni
altra prestazione previdenziale e delle relative contribuzioni
connesse alla durata giornaliera, settimanale, o annuale della
prestazione lavorativa, i due lavoratori contitolari del
contratto sono considerati come lavoratori a tempo
parziale.
4. Il contratto di lavoro a coppia deve essere stipulato
per iscritto e copia di esso deve essere inviata entro trenta
giorni all'Ispettorato provinciale del lavoro, pena la
sanzione di cui all'articolo 19.
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