| (Orario di lavoro, riposi ed impedimenti
al lavoro).
1. All'estensione e alla collocazione temporale della
prestazione lavorativa indicata nel contratto di cui
all'articolo 27, si applicano le disposizioni contenute nella
presente legge.
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2. L'impedimento contemporaneo di entrambi i lavoratori
sospende la prestazione lavorativa.
3. Qualora uno dei due lavoratori coobbligati sia soggetto
a servizio militare ai sensi dell'articolo 2111 del codice
civile, oppure ottenga l'aspettativa a norma dell'articolo 31,
legge 20 maggio 1970, n. 300, il contratto si converte
automaticamente, per tutta la durata del servizio militare o
dell'aspettativa, in contratto di lavoro ordinario, di cui
resta titolare l'altro lavoratore.
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