| (Congedi formativi).
1. I dipendenti da datori di lavoro pubblici e privati che
abbiano prestato la loro opera nella stessa azienda per almeno
5 anni hanno diritto a congedi formativi da 4 a 11 mesi, salve
condizioni di miglior favore, durante i quali è conservato il
posto di lavoro.
2. I congedi formativi sono concessi per il completamento
della scuola dell'obbligo, per il conseguimento del titolo di
studio di secondo grado, per la partecipazione ad attività
formative diverse dai corsi professionali a carico del datore
di lavoro.
3. Per la durata del congedo formativo l'impresa è esentata
dal versamento degli oneri contributivi. Ai lavoratori è data
facoltà di riscatto del periodo di formazione ai fini della
pensione così come previsto all'articolo 24 della presente
legge.
4. Il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto a percepire
nel periodo del congedo una anticipazione erogata dall'ente
previdenziale cui il lavoratore è iscritto secondo le modalità
stabilite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale
con decreti da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. L'anticipazione è fissata nella
misura del 100 per cento della retribuzione non percepita in
relazione al congedo e costituisce base imponibile ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
L'anticipazione è rimborsata in un periodo non superiore ai 5
anni dal lavoratore o dalla lavoratrice all'ente
previdenziale, con l'applicazione di un tasso di interesse
pari alla variazione dei prezzi al consumo accertata
dall'Istituto nazionale di statistica, verificatasi nel
periodo di riferimento.
5. L'impresa, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma,
lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230, può
sostituire, per la
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durata del congedo, il lavoratore in congedo formativo con
altri dipendenti assunti con contratto a termine.
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