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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30152
DDL2483-0040
Progetto di legge Camera n. 2483 - testo presentato - (DDL12-2483)
(suddiviso in 62 Unità Documento)
Unità Documento n.40 (che inizia a pag.65 dello stampato)
...C2483. TESTIPDL
...C2483.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 32.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2483 ZZ12 ZZPD ZZPR
                   (Congedi formativi). 
    1.  I dipendenti da datori di lavoro pubblici e privati che
  abbiano prestato la loro opera nella stessa azienda per almeno
  5 anni hanno diritto a congedi formativi da 4 a 11 mesi, salve
  condizioni di miglior favore, durante i quali è conservato il
  posto di lavoro.
    2.  I congedi formativi sono concessi per il completamento
  della scuola dell'obbligo, per il conseguimento del titolo di
  studio di secondo grado, per la partecipazione ad attività
  formative diverse dai corsi professionali a carico del datore
  di lavoro.
    3.  Per la durata del congedo formativo l'impresa è esentata
  dal versamento degli oneri contributivi.  Ai lavoratori è data
  facoltà di riscatto del periodo di formazione ai fini della
  pensione così come previsto all'articolo 24 della presente
  legge.
    4.  Il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto a percepire
  nel periodo del congedo una anticipazione erogata dall'ente
  previdenziale cui il lavoratore è iscritto secondo le modalità
  stabilite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale
  con decreti da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
  vigore della presente legge.  L'anticipazione è fissata nella
  misura del 100 per cento della retribuzione non percepita in
  relazione al congedo e costituisce base imponibile ai fini
  dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
  L'anticipazione è rimborsata in un periodo non superiore ai 5
  anni dal lavoratore o dalla lavoratrice all'ente
  previdenziale, con l'applicazione di un tasso di interesse
  pari alla variazione dei prezzi al consumo accertata
  dall'Istituto nazionale di statistica, verificatasi nel
  periodo di riferimento.
    5.  L'impresa, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma,
  lettera  b),  della legge 18 aprile 1962, n. 230, può
  sostituire, per la
 
                              Pag. 66
 
  durata del congedo, il lavoratore in congedo formativo con
  altri dipendenti assunti con contratto a termine.
 
DATA=950504 FASCID=DDL12-2483 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2483 TOTPAG=0076 TOTDOC=0062 NDOC=0040 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0065 RIGINIZ=004 PAGFIN=0066 RIGFIN=003 UPAG=NO PAGEIN=65 PAGEFIN=66 SORTRES= SORTDDL=248300 00 FASCIDC=12DDL2483 SORTNAV=0248300 000 00000 ZZDDLC2483 NDOC0040 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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