| (Diritto allo studio).
1. Per l'attuazione del diritto allo studio alle imprese è
fatto obbligo di uniformarsi alle disposizioni previste dai
vigenti contratti nazionali di lavoro.
2. La normativa sul diritto allo studio prevista dal
contratto collettivo nazionale di lavoro è estesa alla
formazione continua dei lavoratori; per la sua attuazione si
ricorre al monte ore stabilito dal contratto collettivo
nazionale di lavoro.
3. Per la gestione dei percorsi formativi si fa ricorso
agli enti specializzati, pubblici o privati, e alle imprese,
previo riconoscimento da parte delle regioni dei requisiti
prescritti per lo svolgimento dei corsi, i cui criteri sono
stabiliti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e
dalle regioni, sentite le parti sociali.
4. Sono attribuiti al lavoratore tre giorni di permesso
retribuito per la verifica delle competenze professionali, da
effettuarsi presso un ente o centro specializzato riconosciuto
dalle regioni.
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