| (Piani formativi aziendali).
1. Nell'ambito della definizione dei piani annuali
d'orario, le imprese e le pubbliche amministrazioni possono,
previa concertazione con le rappresentanze sindacali
aziendali, definire piani formativi aziendali combinati con i
criteri di riduzione e distribuzione dell'orario. I lavoratori
delle aziende che partecipano ad una riduzione oraria fino a
35 ore, finanziata dal Fondo nazionale per la riduzione
dell'orario, sono tenuti a prestare due ore giornaliere per
partecipare alla riqualificazione professionale ed a momenti
formativi esterni all'azienda.
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2. Per il finanziamento del piano formativo aziendale le
imprese e le pubbliche amministrazioni sono tenute ad
impegnare una quota corrispondente allo 0,5 per cento del
monte salari.
3. In assenza di piano formativo o di mancata attribuzione
della quota di cui al comma 2, una somma equivalente è versata
al Fondo di cui all'articolo 14.
4. La somma impegnata per il finanziamento del piano
formativo aziendale gode dei benefici fiscali e contributivi
previsti dalla normativa vigente in tema di investimenti.
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