| (Formazione in alternanza).
1. Per usufruire dei benefici connessi alla fiscalizzazione
degli oneri sociali per i lavoratori con contratto di
formazione e lavoro od in apprendistato, i datori di lavoro e
le pubbliche amministrazioni, per la parte prevista, sono
tenuti a presentare la certificazione rilasciata da parte
delle regioni sull'avvenuta formazione.
2. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono tenute a dotarsi degli
strumenti per la verifica dei percorsi formativi e per la
certificazione dei risultati.
3. Per i contratti di formazione e lavoro che comportino
pacchetti formativi di almeno 250 ore di formazione teorica in
luogo della prestazione lavorativa, la fiscalizzazione degli
oneri sociali è elevata del 15 per cento.
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