| (Fondo nazionale per la formazione continua ed in
alternanza).
1. Per il finanziamento delle attività di formazione
continua ed in alternanza e per il finanziamento dei progetti
definiti dalle pubbliche amministrazioni è istituito il Fondo
nazionale per la formazione continua ed in alternanza, da
finanziare attraverso lo 0,3 per cento del monte salari.
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2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento
dei progetti di formazione continua, secondo le modalità
previste dal comma 3, dell'articolo 9, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, e dei progetti di formazione in
alternanza, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione, sentite le regioni e le
parti sociali.
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