| (Astensione dal lavoro del padre lavoratore).
1. Dopo l'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, è
inserito il seguente:
"Art. 6- bis - 1. Il padre lavoratore ha
diritto di astenersi dal lavoro nei primi tre mesi dalla
nascita del figlio, in caso di morte, di grave infermità della
madre o di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo
del bambino al padre.
2. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del
diritto di cui al comma 1 presenta al datore di lavoro la
certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso
di abbandono il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai
sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
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3. Si applicano al padre lavoratore le disposizioni
di cui agli articoli 6 e 15, commi primo e terzo, della legge
30 dicembre 1971, n. 1204".
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