| (Assenze dal lavoro del padre lavoratore).
1. L'articolo 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, è
sostituito dal seguente:
"Art. 7. - 1. Il diritto di assentarsi dal
lavoro, il diritto ai periodi di riposo giornalieri e i
relativi trattamenti economici previsti rispettivamente dagli
articoli 7, 10 e 15, commi secondo e terzo, della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, e dall'articolo 3 della presente
legge, sono riconosciuti al padre lavoratore:
a) quando i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente
o autonoma;
c) quando la madre non abbia un lavoro in atto e
sia impossibilitata, per motivi di salute, ad assistere i
bambini".
2. Ai fini di cui all'articolo 7 della legge n. 903 del
1977, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, il
padre lavoratore, entro dieci giorni, presenta al proprio
datore di lavoro una dichiarazione rilasciata ai sensi
dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui
risulti che i figli sono affidati al solo padre.
3. Qualora la madre sia una lavoratrice dipendente, il
padre lavoratore deve presentare al proprio datore di
lavoro:
a) una dichiarazione della madre del bambino
rilasciata con le stesse modalità di cui al comma 2, da cui
risulti che la stessa non può e non intende avvalersi dei
diritti di cui al comma 1;
b) entro dieci giorni dalla presentazione della
dichiarazione prevista alla lettera a) la documentazione
attestante che l'altro genitore non si è avvalso dei medesimi
diritti.
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4. Qualora la madre sia una lavoratrice autonoma o non
abbia un lavoro in atto, il padre, nel caso sia lavoratore
dipendente, per l'accesso ai benefici di cui alla legge 9
dicembre 1977, n. 903, e successive modificazioni, e di cui
alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive
modificazioni, deve presentare una documentazione dalla quale
risulti che la madre è impossibilitata, per motivi di lavoro o
di salute, a prestare assistenza al bambino.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, si applicano nel caso di parto
plurimo, contemporaneamente alla madre, anche al padre
lavoratore.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai
padri lavoratori, compresi gli apprendisti, che prestino la
loro opera alle dipendenze di privati datori di lavoro, nonché
alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, delle regioni, delle province, dei
comuni, degli altri enti pubblici anche economici, e delle
società cooperative, anche se soci di queste ultime".
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