| (Nullità del licenziamento).
1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, è sostituito dal seguente:
"E' nullo il licenziamento intimato alla lavoratrice
dall'inizio del periodo di gestazione fino al compimento di un
anno di età del bambino, ivi compreso il periodo di
interdizione di cui all'articolo 4 della presente legge".
2. E' nullo il licenziamento intimato al lavoratore che si
astenga dal lavoro ai sensi dell'articolo 6- bis della
legge 9 dicembre 1977, n. 903, introdotto dall'articolo 38
della presente legge, nel periodo compreso tra la nascita ed
il compimento del primo anno di età del bambino.
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