| (Accredito figurativo).
1. Le norme vigenti sulla astensione obbligatoria e
facoltativa dal lavoro per maternità e puerperio si
interpretano nel senso di dare luogo all'accredito figurativo
dei relativi periodi, senza alcun requisito di anzianità
contributiva e senza oneri a carico della lavoratrice.
2. A decorrere dal 1^ gennaio 1994 i periodi di gravidanza
e puerperio intervenuti al di fuori del rapporto di lavoro
sono soggetti ad accredito figurativo, in misura pari al
periodo di astensione obbligatoria, e a riscatto per i periodi
corrispondenti alla astensione facoltativa, ove l'assicurato
possa far valere complessivamente almeno cinque anni di
contribuzione versata in costanza di effettiva attività
lavorativa.
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