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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30163
DDL2483-0051
Progetto di legge Camera n. 2483 - testo presentato - (DDL12-2483)
(suddiviso in 62 Unità Documento)
Unità Documento n.51 (che inizia a pag.71 dello stampato)
...C2483. TESTIPDL
...C2483.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 42.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2483 ZZ12 ZZPD ZZPR
                   (Congedi parentali). 
    1.  Entrambi i genitori hanno diritto di astenersi dal
  lavoro in caso di documentata necessità di assistere il
  bambino di età compresa tra i 3 ed i 6 anni, ciascuno fino ad
  un mese lavorativo per anno.
    2.  Il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto di
  assentarsi dal lavoro per non più di 15 giorni lavorativi
  all'anno in caso di documentata infermità del coniuge o di un
  parente entro il terzo grado o di un affine entro il secondo
  grado.
    3.  Il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto di
  assentarsi dal lavoro per non più di 15 giorni lavorativi in
  caso di decesso del coniuge o del figlio e per non più di 2
  giorni lavorativi in caso di decesso di un parente entro il
  terzo grado o di un affine entro il secondo grado.
    4.  La sussistenza delle condizioni previste ai commi 1 e 2
  è comunicata nei modi previsti con decreto del Ministro del
  lavoro e della previdenza sociale.
    5.  Le assenze previste ai commi 1, 2 e 3 non possono
  superare cumulativamente il limite massimo di 30 giorni
  lavorativi per anno.
 
                              Pag. 72
 
    6.  Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
  ai soggetti, compresi gli apprendisti, che prestino la loro
  opera alle dipendenze di datori di lavoro privati o
  pubblici.
    7.  All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30
  dicembre 1992, n. 503, sono aggiunte, in fine, le parole: "con
  l'esclusione dei periodi accreditati per congedi
  parentali".
    8.  Le agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 5
  febbraio 1992, n. 104, si applicano anche qualora il coniuge
  sia lavoratore autonomo oppure risulti privo di rapporto di
  lavoro.
    9.  Le assenze previste ai commi 1, 2 e 3 sono computate ai
  fini dell'anzianità di servizio e della progressione di
  carriera e sono coperte da contribuzione figurativa ai fini
  pensionistici.  Il valore retributivo da attribuire a tali
  periodi è pari al 200 per cento del valore massimo della
  pensione sociale proporzionato ai periodi di riferimento,
  salva la facoltà di integrazione da parte dell'interessato con
  riscatto ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962,
  n. 1338, fino alla concorrenza del reddito da lavoro percepito
  all'atto della domanda e l'obbligo della medesima integrazione
  a carico delle gestioni assicurative di appartenenza per le
  astensioni obbligatorie e facoltative dal lavoro subordinato
  per maternità nonché per i corrispondenti periodi indennizzati
  per il lavoro autonomo e professionale.
 
DATA=950504 FASCID=DDL12-2483 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2483 TOTPAG=0076 TOTDOC=0062 NDOC=0051 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0071 RIGINIZ=017 PAGFIN=0072 RIGFIN=027 UPAG=NO PAGEIN=71 PAGEFIN=72 SORTRES= SORTDDL=248300 00 FASCIDC=12DDL2483 SORTNAV=0248300 000 00000 ZZDDLC2483 NDOC0051 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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