| (Congedi parentali).
1. Entrambi i genitori hanno diritto di astenersi dal
lavoro in caso di documentata necessità di assistere il
bambino di età compresa tra i 3 ed i 6 anni, ciascuno fino ad
un mese lavorativo per anno.
2. Il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto di
assentarsi dal lavoro per non più di 15 giorni lavorativi
all'anno in caso di documentata infermità del coniuge o di un
parente entro il terzo grado o di un affine entro il secondo
grado.
3. Il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto di
assentarsi dal lavoro per non più di 15 giorni lavorativi in
caso di decesso del coniuge o del figlio e per non più di 2
giorni lavorativi in caso di decesso di un parente entro il
terzo grado o di un affine entro il secondo grado.
4. La sussistenza delle condizioni previste ai commi 1 e 2
è comunicata nei modi previsti con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale.
5. Le assenze previste ai commi 1, 2 e 3 non possono
superare cumulativamente il limite massimo di 30 giorni
lavorativi per anno.
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6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
ai soggetti, compresi gli apprendisti, che prestino la loro
opera alle dipendenze di datori di lavoro privati o
pubblici.
7. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, sono aggiunte, in fine, le parole: "con
l'esclusione dei periodi accreditati per congedi
parentali".
8. Le agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, si applicano anche qualora il coniuge
sia lavoratore autonomo oppure risulti privo di rapporto di
lavoro.
9. Le assenze previste ai commi 1, 2 e 3 sono computate ai
fini dell'anzianità di servizio e della progressione di
carriera e sono coperte da contribuzione figurativa ai fini
pensionistici. Il valore retributivo da attribuire a tali
periodi è pari al 200 per cento del valore massimo della
pensione sociale proporzionato ai periodi di riferimento,
salva la facoltà di integrazione da parte dell'interessato con
riscatto ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962,
n. 1338, fino alla concorrenza del reddito da lavoro percepito
all'atto della domanda e l'obbligo della medesima integrazione
a carico delle gestioni assicurative di appartenenza per le
astensioni obbligatorie e facoltative dal lavoro subordinato
per maternità nonché per i corrispondenti periodi indennizzati
per il lavoro autonomo e professionale.
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