| (Anticipazione dell'ente previdenziale).
1. I dipendenti da datori di lavoro privati o pubblici,
hanno diritto a percepire, nei periodi di congedo previsti
all'articolo 42, comma 1, e all'articolo 49, una anticipazione
erogata dall'ente previdenziale cui il lavoratore è iscritto
secondo le modalità stabilite dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale con propri decreti da emanare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'anticipazione di cui al comma 1 è fissata nella misura
del 70 per cento della retribuzione non percepita in relazione
al congedo e costituisce base imponibile ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). L'anticipazione è
rimborsata in un periodo non superiore ai 5 anni all'ente
previdenziale, con l'applicazione di un tasso di interesse
pari alla variazione dei prezzi al consumo accertata
dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) verificatasi nel
periodo di riferimento, con modalità stabilite nei decreti di
cui al comma 1.
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