| (Anticipo delle pensioni).
1. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui
all'articolo 42, comma 1, e all'articolo 49, hanno diritto ad
un'indennità mensile pari all'ammontare del rateo mensile
della pensione virtuale già maturata, a carico dell'ente
previdenziale competente.
2. L'età per la maturazione del diritto alla pensione
nonché i requisiti per la pensione di anzianità sono
prolungati di un periodo corrispondente a quello in cui è
stato percepito il trattamento anticipato di pensione.
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