| (Mutue sanitarie).
1. Per i congedi previsti dall'articolo 42, comma 2, è
concesso, in alternativa ai benefici di cui agli articoli 43,
44, 45, 46, un contributo al pagamento del premio per una
forma complementare di assicurazione sanitaria, in misura e
secondo modalità previste con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale.
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