| 1. Ai sensi delle disposizioni in materia di trasparenza
degli atti pubblici, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241,
sono istituiti presso le sedi centrali e periferiche
dell'INPS, presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e gli uffici regionali del lavoro e della massima
occupazione, presso il Comitato interministeriale per la
programmazione industriale (CIPI), presso il Ministero del
bilancio e della programmazione economica, e presso l'Istituto
nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali
(INPDAI) appositi uffici informativi per fornire informazioni
sullo stato di avanzamento delle istanze di concessione dei
trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale,
di indennità di mobilità, di contratti di solidarietà, delle
aziende poste in commissariamento ai sensi del decreto-legge
30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 aprile 1979, n. 95.
| |