| (Congedi per motivi personali).
1. I dipendenti da datori di lavoro privati e pubblici, che
abbiano prestato almeno 5 anni di servizio alle dipendenze del
medesimo datore di lavoro possono chiedere un periodo di
congedo, nella misura
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di uno ogni sette anni di lavoro, della durata non
inferiore ai quattro mesi e non superiore agli 11, per motivi
personali o di impegno sociale.
2. Il congedo può essere usato anche in modo frazionato o
nella misura di 2 congedi consecutivi ogni 14 anni di
lavoro.
3. Il periodo di congedo non è retribuito e non è
computabile nell'anzianità di servizio assicurativa ai fini
del trattamento dell'assicurazione generale obbligatoria.
4. I periodi di congedo possono essere recuperati ai fini
pensionistici con il prolungamento del rapporto di lavoro.
5. Coloro che usufruiscono dei congedi per motivi personali
o di impegno sociale possono usufruire dei diritti previsti
nell'articolo 43 della presente legge.
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