| (Repressione delle violazioni d'orario).
1. Qualora il datore di lavoro compia fatti o atti in
violazione della presente legge, su ricorso degli organismi
locali delle associazioni sindacali nazionali o delle
rappresentanze sindacali dell'unità produttiva o
amministrativa interessata, il pretore del luogo ove è
avvenuto il comportamento denunziato, in funzione di giudice
del lavoro, nei due giorni successivi, convocate le parti ed
assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la
violazione, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato
ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento
illegittimo e la rimozione degli effetti.
2. L'efficacia esecutiva del decreto non può essere
revocata fino alla sentenza con cui il pretore definisce il
giudizio instaurato a norma del comma 3.
3. Contro il decreto è ammessa, entro quindici giorni dalla
comunicazione alle parti, opposizione davanti al pretore che
decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le
disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di
procedura civile.
4. Il datore di lavoro che non ottempera al decreto di cui
al primo comma o alla sentenza pronunciata nel giudizio di
opposizione è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice
penale.
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