| Onorevoli Colleghi! -- I grandi e continui progressi nel
campo dell'innovazione tecnologica applicata alla sicurezza
impongono una responsabile iniziativa di legge al fine di
realizzare una nuova, moderna ed organica legislazione.
Attualmente è vigente il testo unico approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773 che, al titolo IV, "delle
guardie giurate e degli istituti di vigilanza e di
investigazione privata", disciplina esclusivamente la figura e
le competenze delle "guardie giurate particolari", la cui
principale funzione consiste nella tutela e difesa delle
proprietà mobiliare o immobiliare mercè l'intervento diretto
con l'uso eventuale dell'arma.
Ora, si comprende che l'attualità di tale meritorio
lavoratore è andata - nel tempo - scemando in quanto si è, via
via, raffinata la tecnica delle azioni criminose che,
generalmente, fa leva sulla aggressione armata ed
imprevedibile. Ne discende la
convenienza di valorizzare il momento preventivo di un reato
contro la proprietà o il patrimonio con un imprescindibile
ricorso ai meccanismi di sicurezza che, in sintesi con
l'elemento umano, possono impedire il determinarsi della
fattispecie delittuosa.
Ma v'è molto di più: la tecnologia in evoluzione, in
particolare i sistemi di comunicazione satellitari, di
comunicazione e sicurezza, i sistemi integrati e multimediali
assicurano alla diversificata utenza convenienti risposte sia
in tema di sicurezza che in tema di prevenzione.
Si segnala, tra l'altro, la possibilità per anziani, malati
o disabili di fruire delle ormai indispensabili tecniche
dell'impianto di telesoccorso o - diversamente - la
possibilità di utilizzo di sistemi integrati in grado di
segnalare ogni anomalia (controllo temperatura, controllo
preventivo antincendio, controllo di movimenti all'interno
degli edifici, controllo di marcia di automezzi, eccetera).
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Pertanto, nella grande maggioranza dei casi, la tecnologia
applicata alla sicurezza professionalmente gestita
dall'operatoretecnico può efficacemente sostituire l'uomo,
sottraendolo ad indubbi pericoli se non a danni.
Ciò, peraltro, non determinerebbe ipso iure la
scomparsa delle società di guardie giurate particolari, che in
un mercato vasto e dalle esigenze variegate, potrebbero ancora
trovare ampi utilizzi, grazie alla specificità della loro
competenza: il dirittodovere ad intervenire direttamente in
tempo reale per prevenire o reprimere un'aggressione alla
proprietà mobiliare o immobiliare con facoltà di stendere
verbali, di arrestare malviventi colti sul fatto, possesso
della qualità di pubblico ufficiale per l'estrinsecazione di
azioni tempestive ed efficaci. Ma, di converso, si connota di
altrettanto notevole attualità la figura professionale
dell'"operatore di sicurezza".
Questi, al momento, quale spontaneo prodotto del mercato
tecnologico ha già fatto la sua comparsa in Italia dopo
consolidata esistenza nei Paesi dell'Europa del Nord dove ha
avuto origine.
In sostanza, l'"operatore di sicurezza" - sul quale subito
si sono concentrati gli innegabili sospetti di Forze di
polizia, Carabinieri e azioni penali da parte della
magistratura - è un lavoratore del tutto distinto e diverso
dalla guardia giurata particolare.
Di tale avviso è la Suprema Corte di cassazione che con la
prima sentenza sulla materia de quo, resa il 19 novembre
1993 (I Sez. Pen., Presid. Sibilia, ricorr. D'Acquisto,
difensore professor Salvatore d'Alesio)
ha stabilito che l'operatore di sicurezza, se svolge il
compito della segnalazione tempestiva del danno all'Autorità
competente con l'ausilio della tecnologia, senza utilizzo di
arma alcuna, integra fattispecie totalmente diversa e distinta
da quella realizzata dalla guardia particolare giurata.
Ne discende che appare urgente ed opportuno - attesa la
diffusione di questo lavoratore e della tecnologia di
sicurezza che lo supporta - emanare una legge che definisca i
compiti e la sfera di azioni dell'operatore stesso non prima
di aver sottolineato alcune ulteriori considerazioni:
1) l'operatore di sicurezza è un tecnico che, in sinergia
col prodotto tecnologico, è un efficace "campanello d'allarme"
il cui squillo è destinato all'autorità competente
all'intervento diretto;
2) l'operatore di sicurezza svolge la sua prestazione in
ragione di formazione professionale che lo pone in grado di
gestire ed interpretare il meccanismo tecnologico di
supporto;
3) l'operatore di sicurezza, se in possesso della
capacità professionale nei campi in cui non v'è da difendere o
tutelare la proprietà, può effettuare interventi diretti.
Tanto ritenuto e premesso, nella convinzione che sia
urgente definire lo status giuridico dell'operatore di
sicurezza così da distinguerlo del tutto da altre attività.
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