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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30176
DDL2484-0002
Progetto di legge Camera n. 2484 - testo presentato - (DDL12-2484)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2484. TESTIPDL
...C2484.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2484 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- I grandi e continui progressi nel
  campo dell'innovazione tecnologica applicata alla sicurezza
  impongono una responsabile iniziativa di legge al fine di
  realizzare una nuova, moderna ed organica legislazione.
    Attualmente è vigente il testo unico approvato con regio
  decreto 18 giugno 1931, n. 773 che, al titolo IV, "delle
  guardie giurate e degli istituti di vigilanza e di
  investigazione privata", disciplina esclusivamente la figura e
  le competenze delle "guardie giurate particolari", la cui
  principale funzione consiste nella tutela e difesa delle
  proprietà mobiliare o immobiliare mercè l'intervento diretto
  con l'uso eventuale dell'arma.
    Ora, si comprende che l'attualità di tale meritorio
  lavoratore è andata - nel tempo - scemando in quanto si è, via
  via, raffinata la tecnica delle azioni criminose che,
  generalmente, fa leva sulla aggressione armata ed
  imprevedibile.  Ne discende la
  convenienza di valorizzare il momento preventivo di un reato
  contro la proprietà o il patrimonio con un imprescindibile
  ricorso ai meccanismi di sicurezza che, in sintesi con
  l'elemento umano, possono impedire il determinarsi della
  fattispecie delittuosa.
    Ma v'è molto di più: la tecnologia in evoluzione, in
  particolare i sistemi di comunicazione satellitari, di
  comunicazione e sicurezza, i sistemi integrati e multimediali
  assicurano alla diversificata utenza convenienti risposte sia
  in tema di sicurezza che in tema di prevenzione.
    Si segnala, tra l'altro, la possibilità per anziani, malati
  o disabili di fruire delle ormai indispensabili tecniche
  dell'impianto di telesoccorso o - diversamente - la
  possibilità di utilizzo di sistemi integrati in grado di
  segnalare ogni anomalia (controllo temperatura, controllo
  preventivo antincendio, controllo di movimenti all'interno
  degli edifici, controllo di marcia di automezzi, eccetera).
 
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    Pertanto, nella grande maggioranza dei casi, la tecnologia
  applicata alla sicurezza professionalmente gestita
  dall'operatoretecnico può efficacemente sostituire l'uomo,
  sottraendolo ad indubbi pericoli se non a danni.
    Ciò, peraltro, non determinerebbe  ipso iure  la
  scomparsa delle società di guardie giurate particolari, che in
  un mercato vasto e dalle esigenze variegate, potrebbero ancora
  trovare ampi utilizzi, grazie alla specificità della loro
  competenza: il dirittodovere ad intervenire direttamente in
  tempo reale per prevenire o reprimere un'aggressione alla
  proprietà mobiliare o immobiliare con facoltà di stendere
  verbali, di arrestare malviventi colti sul fatto, possesso
  della qualità di pubblico ufficiale per l'estrinsecazione di
  azioni tempestive ed efficaci.  Ma, di converso, si connota di
  altrettanto notevole attualità la figura professionale
  dell'"operatore di sicurezza".
    Questi, al momento, quale spontaneo prodotto del mercato
  tecnologico ha già fatto la sua comparsa in Italia dopo
  consolidata esistenza nei Paesi dell'Europa del Nord dove ha
  avuto origine.
    In sostanza, l'"operatore di sicurezza" - sul quale subito
  si sono concentrati gli innegabili sospetti di Forze di
  polizia, Carabinieri e azioni penali da parte della
  magistratura - è un lavoratore del tutto distinto e diverso
  dalla guardia giurata particolare.
    Di tale avviso è la Suprema Corte di cassazione che con la
  prima sentenza sulla materia  de quo,  resa il 19 novembre
  1993 (I Sez.  Pen., Presid.  Sibilia, ricorr.  D'Acquisto,
  difensore professor Salvatore d'Alesio)
  ha stabilito che l'operatore di sicurezza, se svolge il
  compito della segnalazione tempestiva del danno all'Autorità
  competente con l'ausilio della tecnologia, senza utilizzo di
  arma alcuna, integra fattispecie totalmente diversa e distinta
  da quella realizzata dalla guardia particolare giurata.
    Ne discende che appare urgente ed opportuno - attesa la
  diffusione di questo lavoratore e della tecnologia di
  sicurezza che lo supporta - emanare una legge che definisca i
  compiti e la sfera di azioni dell'operatore stesso non prima
  di aver sottolineato alcune ulteriori considerazioni:
      1) l'operatore di sicurezza è un tecnico che, in sinergia
  col prodotto tecnologico, è un efficace "campanello d'allarme"
  il cui squillo è destinato all'autorità competente
  all'intervento diretto;
      2) l'operatore di sicurezza svolge la sua prestazione in
  ragione di formazione professionale che lo pone in grado di
  gestire ed interpretare il meccanismo tecnologico di
  supporto;
      3) l'operatore di sicurezza, se in possesso della
  capacità professionale nei campi in cui non v'è da difendere o
  tutelare la proprietà, può effettuare interventi diretti.
    Tanto ritenuto e premesso, nella convinzione che sia
  urgente definire lo  status  giuridico dell'operatore di
  sicurezza così da distinguerlo del tutto da altre attività.
 
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