| 1. Lo status di "operatore di sicurezza" si acquista
con l'inserimento, a domanda, in apposito albo tenuto presso
la prefettura a seguito della frequenza di corsi di formazione
in tema di protezione civile indetti da istituzioni ed enti
morali o sulle tecniche per l'uso della specifica tecnologia.
Possono, altresì, richiedere l'iscrizione nell'albo tutti
coloro che hanno prestato servizio per almeno tre anni in
società di operatori di sicurezza, al momento della data di
entrata in vigore della presente legge.
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