| 1. Durante il periodo di iscrizione alle liste di mobilità,
le sezioni circoscrizionali per l'impiego del luogo di
residenza, avvalendosi anche delle strutture delle agenzie
regionali per l'impiego, convocano i lavoratori interessati
per sottoporli ad un colloquio finalizzato a conoscere, oltre
ai loro dati anagrafici e professionali, anche notizie sulla
disponibilità e sulle aspirazioni rispetto alla ricollocazione
al lavoro.
2. Le competenti sezioni circoscrizionali per l'impiego e
le agenzie regionali per l'impiego, oltre ad informare i
lavoratori sulle concrete possibilità di inserimento
lavorativo, predispongono, d'intesa con le commissioni
regionali per l'impiego ed in collaborazione con le regioni, i
progetti mirati a sostenere ed a promuovere la ricollocazione
dei lavoratori stessi.
3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli uffici provinciali
del lavoro e della massima occupazione predispongono una
relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti
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che è trasmessa al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, alle commissioni regionali per l'impiego,
alle regioni, al Parlamento e al Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL).
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