| (Istituzione del provveditorato).
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le regioni istituiscono il
provveditorato regionale alle opere di architettura moderna e
contemporanea, con il compito di elaborare l'albo delle opere
meritevoli di salvaguardia, garantirne la tutela e proporre e
autorizzare gli interventi finalizzati alla loro
conservazione.
2. Nell'ambito del provveditorato è costituito un comitato
scientifico, composto da:
a) un rappresentante di ciascuno degli ordini degli
architetti della regione, indicati dai rispettivi consigli tra
gli iscritti di comprovata esperienza professionale e di
riconosciuta attività culturale;
b) un rappresentante della sezione regionale
dell'Associazione nazionale ingegneri e architetti italiani
(ANIAI), indicato dal consiglio direttivo della sezione;
c) un rappresentante della sezione regionale
dell'Istituto nazionale di urbanistica
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(INU), indicato dal consiglio direttivo della
sezione;
d) i sovrintendenti ai beni artistici ed
architettonici della regione;
e) tre docenti della facoltà di architettura
dell'università più vicina, di cui uno in materia di storia
dell'architettura, uno in materia di composizione
architettonica e uno in materia di tecnica delle costruzioni,
indicati dal consiglio di facoltà;
f) tre componenti in rappresentanza di altrettante
associazioni culturali, ambientaliste e di volontariato della
regione, che abbiano svolto almeno per un triennio documentata
attività nel campo della tutela e della valorizzazione dei
beni culturali.
3. L'istituzione del provveditorato e del relativo comitato
scientifico è formalizzata con apposita delibera della giunta
regionale, a ciò delegata espressamente dal consiglio
regionale.
4. I componenti del comitato scientifico di cui alle
lettere a), b), c), e,) ed f) del comma 2, durano
in carica cinque anni e possono essere riconfermati solo per
un altro quinquennio.
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