Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30184
DDL2485-0004
Progetto di legge Camera n. 2485 - testo presentato - (DDL12-2485)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C2485. TESTIPDL
...C2485.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2485 ZZ12 ZZPD ZZPR
              (Istituzione del provveditorato).
    1.  Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
  della presente legge, le regioni istituiscono il
  provveditorato regionale alle opere di architettura moderna e
  contemporanea, con il compito di elaborare l'albo delle opere
  meritevoli di salvaguardia, garantirne la tutela e proporre e
  autorizzare gli interventi finalizzati alla loro
  conservazione.
    2.  Nell'ambito del provveditorato è costituito un comitato
  scientifico, composto da:
        a)  un rappresentante di ciascuno degli ordini degli
  architetti della regione, indicati dai rispettivi consigli tra
  gli iscritti di comprovata esperienza professionale e di
  riconosciuta attività culturale;
        b)  un rappresentante della sezione regionale
  dell'Associazione nazionale ingegneri e architetti italiani
  (ANIAI), indicato dal consiglio direttivo della sezione;
        c)  un rappresentante della sezione regionale
  dell'Istituto nazionale di urbanistica
 
                               Pag. 8
 
  (INU), indicato dal consiglio direttivo della
  sezione;
        d)  i sovrintendenti ai beni artistici ed
  architettonici della regione;
        e)  tre docenti della facoltà di architettura
  dell'università più vicina, di cui uno in materia di storia
  dell'architettura, uno in materia di composizione
  architettonica e uno in materia di tecnica delle costruzioni,
  indicati dal consiglio di facoltà;
        f)  tre componenti in rappresentanza di altrettante
  associazioni culturali, ambientaliste e di volontariato della
  regione, che abbiano svolto almeno per un triennio documentata
  attività nel campo della tutela e della valorizzazione dei
  beni culturali.
    3.  L'istituzione del provveditorato e del relativo comitato
  scientifico è formalizzata con apposita delibera della giunta
  regionale, a ciò delegata espressamente dal consiglio
  regionale.
    4.  I componenti del comitato scientifico di cui alle
  lettere  a), b), c), e,)  ed  f)  del comma 2, durano
  in carica cinque anni e possono essere riconfermati solo per
  un altro quinquennio.
 
DATA=950505 FASCID=DDL12-2485 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2485 TOTPAG=0011 TOTDOC=0008 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0007 RIGINIZ=012 PAGFIN=0008 RIGFIN=023 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=248500 00 FASCIDC=12DDL2485 SORTNAV=0248500 000 00000 ZZDDLC2485 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati