| (Personale e fondo di dotazione).
1. La delibera di cui al comma 3 dell'articolo 2 determina
la sede del provveditorato, nonché il personale tecnico e
amministrativo necessario all'espletamento dei compiti
istituzionali, fatte salve le successive, eventuali,
integrazioni richieste dal comitato scientifico di cui
all'articolo 2.
2. Con la medesima delibera di cui al comma 3 dell'articolo
2 è stabilita l'entità del fondo di dotazione annuale per la
copertura delle spese relative alla gestione della sede, e
relativi arredi ed attrezzature, agli stipendi del personale
di cui al comma 1 del presente articolo, alle competenze
professionali dei componenti del comitato scientifico di cui
all'articolo 2,
Pag. 9
da definire sulla base della prassi consolidata in materia di
commissioni speciali di studio nazionali ed estere, alle
trasferte, all'acquisto di libri e riviste, alle
pubblicazioni, al pagamento di consulenze, alla organizzazione
di convegni, conferenze, mostre e quanto altro congruente con
le finalità della presente legge.
| |