| (Comitato scientifico).
1. Il comitato scientifico di cui all'articolo 2, elegge al
suo interno, con voto palese, il proprio presidente, che ha la
rappresentanza esterna del comitato stesso.
2. Il comitato scientifico di cui all'articolo 2, può
articolarsi in gruppi speciali di studio coordinati dal
presidente e acquisisce, con le metodologie ritenute più
idonee, per ciascuna delle opere meritevoli di salvaguardia e
quindi di inserimento nell'albo di cui al comma 1
dell'articolo 2, la documentazione iconografica, fotografica e
bibliografica che concorre alla formazione dell'archivio
dell'architettura moderna e contemporanea della regione,
aperto alla pubblica consultazione secondo criteri stabiliti
dal comitato scientifico stesso.
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