| (Vincolo di tutela).
1. Le opere di architettura moderna e contemporanea come
tali comprese nell'albo di cui al comma 1 dell'articolo 2,
sono considerate "beni culturali" e come tali sottoposte a
salvaguardia, a cura e a carico della regione.
2. Qualora si tratti di opere pubbliche, realizzate con
fondi o contributi dello Stato o della regione, ovvero gestite
da pubbliche istituzioni, oppure nel caso in cui si tratti di
opere di proprietà privata, i fondi necessari al loro restauro
o alla manutenzione ordinaria e straordinaria, finalizzati
alla loro conservazione, sono a
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carico della regione che li eroga sulla base di richieste
documentate, previo parere favorevole del comitato scientifico
di cui all'articolo 2. I relativi fondi sono prelevati dai
finanziamenti annuali previsti dalla legge 5 agosto 1978, n.
457.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro per i beni culturali e
ambientali, con proprio decreto, da emanare di concerto con il
Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione
europea e con il Ministro dei lavori pubblici, stabilisce le
norme per individuare i criteri per attivare i finanziamenti
di cui al presente articolo.
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