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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30188
DDL2485-0008
Progetto di legge Camera n. 2485 - testo presentato - (DDL12-2485)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C2485. TESTIPDL
...C2485.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2485 ZZ12 ZZPD ZZPR
                (Disciplina degli interventi).
    1.  Le proposte di restauro, di manutenzione ordinaria e
  straordinaria, di ristrutturazione parziale o totale e,
  eventualmente, di demolizione di un'opera, per qualunque
  motivo siano formulate, devono essere sottoposte all'esame ed
  all'approvazione del comitato scientifico di cui all'articolo
  2, a mezzo di progetto esecutivo come definito dalle lettere
  c), d)  ed  e)  dell'articolo 19, della legge 2 marzo
  1949, n. 143.
    2.  Il comitato scientifico di cui all'articolo 2, può
  richiedere l'integrazione del progetto esecutivo ai fini di
  una completa definizione degli intenti progettuali.
    3.  Le deliberazioni del comitato scientifico di cui
  all'articolo 2 sui progetti esecutivi sono notificate
  all'interessato con decreto del presidente della giunta
  regionale entro centoventi giorni dall'invio del progetto
  stesso al provveditorato, trascorsi inutilmente i quali il
  progetto si intende approvato.
    4.  Il decreto del presidente della giunta regionale
  sostituisce a tutti gli effetti la concessione edilizia.
  Avverso il decreto del presidente della giunta regionale non è
  ammesso ricorso in via amministrativa.
    5.  Per l'espletamento dei compiti di cui al presente
  articolo il comitato scientifico di cui all'articolo 2,
  elabora un apposito
 
                              Pag. 11
 
  disciplinare entro sessanta giorni dal suo insediamento che è
  approvato dalla giunta regionale nei successivi sessanta
  giorni e pubblicato nel  Bollettino ufficiale  della
  regione.
    6.  E' fatto divieto di intraprendere qualsiasi tipo di
  intervento, anche di sola manutenzione, sulle opere comprese
  nell'albo di cui al comma 1 dell'articolo 2, in assenza
  dell'approvazione del comitato scientifico di cui all'articolo
  2 stesso e del decreto del presidente della giunta
  regionale.
    7.  Al fine della vigilanza nell'applicazione della presente
  legge il comitato scientifico di cui all'articolo 2 può
  avvalersi dei corpi di polizia municipale dei comuni,
  dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della
  Guardia di finanza, oppure, previa stipula di apposite
  convenzioni da pubblicare nel  Bollettino ufficiale  della
  regione, del personale e degli iscritti ad associazioni
  culturali, ambientaliste e di volontariato non rappresentate
  nel comitato scientifico di cui all'articolo 2 ma che abbiano
  i requisiti di cui alla lettera  f)  del comma 2
  dell'articolo 2.
 
DATA=950505 FASCID=DDL12-2485 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2485 TOTPAG=0011 TOTDOC=0008 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0010 RIGINIZ=014 PAGFIN=0011 RIGFIN=022 UPAG=SI PAGEIN=10 PAGEFIN=11 SORTRES= SORTDDL=248500 00 FASCIDC=12DDL2485 SORTNAV=0248500 000 00000 ZZDDLC2485 NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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