| (Disciplina degli interventi).
1. Le proposte di restauro, di manutenzione ordinaria e
straordinaria, di ristrutturazione parziale o totale e,
eventualmente, di demolizione di un'opera, per qualunque
motivo siano formulate, devono essere sottoposte all'esame ed
all'approvazione del comitato scientifico di cui all'articolo
2, a mezzo di progetto esecutivo come definito dalle lettere
c), d) ed e) dell'articolo 19, della legge 2 marzo
1949, n. 143.
2. Il comitato scientifico di cui all'articolo 2, può
richiedere l'integrazione del progetto esecutivo ai fini di
una completa definizione degli intenti progettuali.
3. Le deliberazioni del comitato scientifico di cui
all'articolo 2 sui progetti esecutivi sono notificate
all'interessato con decreto del presidente della giunta
regionale entro centoventi giorni dall'invio del progetto
stesso al provveditorato, trascorsi inutilmente i quali il
progetto si intende approvato.
4. Il decreto del presidente della giunta regionale
sostituisce a tutti gli effetti la concessione edilizia.
Avverso il decreto del presidente della giunta regionale non è
ammesso ricorso in via amministrativa.
5. Per l'espletamento dei compiti di cui al presente
articolo il comitato scientifico di cui all'articolo 2,
elabora un apposito
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disciplinare entro sessanta giorni dal suo insediamento che è
approvato dalla giunta regionale nei successivi sessanta
giorni e pubblicato nel Bollettino ufficiale della
regione.
6. E' fatto divieto di intraprendere qualsiasi tipo di
intervento, anche di sola manutenzione, sulle opere comprese
nell'albo di cui al comma 1 dell'articolo 2, in assenza
dell'approvazione del comitato scientifico di cui all'articolo
2 stesso e del decreto del presidente della giunta
regionale.
7. Al fine della vigilanza nell'applicazione della presente
legge il comitato scientifico di cui all'articolo 2 può
avvalersi dei corpi di polizia municipale dei comuni,
dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della
Guardia di finanza, oppure, previa stipula di apposite
convenzioni da pubblicare nel Bollettino ufficiale della
regione, del personale e degli iscritti ad associazioni
culturali, ambientaliste e di volontariato non rappresentate
nel comitato scientifico di cui all'articolo 2 ma che abbiano
i requisiti di cui alla lettera f) del comma 2
dell'articolo 2.
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