| Onorevoli Colleghi! -- La legge 10 febbraio 1992, n. 164,
concernente nuova disciplina delle denominazioni di origine
dei vini fra l'altro al capo XI, recante disposizioni
transitorie, articolo 32, comma 3, recita: "Trascorsi tre anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietato
attribuire una indicazione geografica ai vini da tavola non
riconosciuti ad indicazione geografica tipica". Ed al comma 4:
"Entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge,
il comitato nazionale di cui all'articolo 17 procede d'ufficio
alla verifica di tutti i disciplinari di produzione dei vini
DOCG e DOC adottati alla data di entrata in vigore
della presente legge proponendo, se del caso, le relative
modifiche del disciplinare o le revoche delle denominazioni e
pubblicando le proposte nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Le procedure e le modalità della verifica
sono disciplinate con decreto del Ministro dell'agricoltura e
delle foreste, previo parere del Comitato nazionale di cui
all'articolo 17".
I vini ad indicazione geografica rappresentano una quantità
notevole della produzione enologica nazionale variando di anno
in anno tra il 30 ed il 40 per cento del totale nel mentre
ancora nessuna indicazione geografica è stata riconosciuta ad
indicazione geografica tipica.
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Alla base di tale ritardato riconoscimento ci sono
motivazioni istituzionali quali la non ancora modificata
regolamentazione comunitaria che non prevede la categoria
"indicazione geografica tipica" ma "vino tipico" nonché il
ritardo nell'adozione da parte del Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali del decreto previsto per
dettare norme sulla modalità di riconoscimento.
Inoltre il ritardo di oltre un anno e mezzo nella nomina
del comitato di cui all'articolo 17 e la mancata emanazione
del decreto sulle procedure e modalità di cui al comma 4
dell'articolo 32 non hanno consentito il rispetto del
dettato dell'articolo stesso.
Per non lasciare la vitivinicoltura italiana e quindi il
reddito dei viticoltori derivante dalla più appropriata
qualificazione di origine nella incertezza di non poter più
utilizzare le indicazioni geografiche sin qui approvate o
consentite provvisoriamente ai sensi della precedente
legislazione, nonché concedere un lasso di tempo sufficiente
alla revisione dei disciplinari dei vini già riconosciuti DOCG
e DOC, si rende necessario procrastinare di un ulteriore
triennio i termini di cui in narrativa.
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