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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30190
DDL2486-0002
Progetto di legge Camera n. 2486 - testo presentato - (DDL12-2486)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2486. TESTIPDL
...C2486.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2486 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- La legge 10 febbraio 1992, n. 164,
  concernente nuova disciplina delle denominazioni di origine
  dei vini fra l'altro al capo XI, recante disposizioni
  transitorie, articolo 32, comma 3, recita: "Trascorsi tre anni
  dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietato
  attribuire una indicazione geografica ai vini da tavola non
  riconosciuti ad indicazione geografica tipica".  Ed al comma 4:
  "Entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge,
  il comitato nazionale di cui all'articolo 17 procede d'ufficio
  alla verifica di tutti i disciplinari di produzione dei vini
  DOCG e DOC adottati alla data di entrata in vigore
  della presente legge proponendo, se del caso, le relative
  modifiche del disciplinare o le revoche delle denominazioni e
  pubblicando le proposte nella  Gazzetta Ufficiale  della
  Repubblica italiana.  Le procedure e le modalità della verifica
  sono disciplinate con decreto del Ministro dell'agricoltura e
  delle foreste, previo parere del Comitato nazionale di cui
  all'articolo 17".
    I vini ad indicazione geografica rappresentano una quantità
  notevole della produzione enologica nazionale variando di anno
  in anno tra il 30 ed il 40 per cento del totale nel mentre
  ancora nessuna indicazione geografica è stata riconosciuta ad
  indicazione geografica tipica.
 
                               Pag. 2
 
    Alla base di tale ritardato riconoscimento ci sono
  motivazioni istituzionali quali la non ancora modificata
  regolamentazione comunitaria che non prevede la categoria
  "indicazione geografica tipica" ma "vino tipico" nonché il
  ritardo nell'adozione da parte del Ministero delle risorse
  agricole, alimentari e forestali del decreto previsto per
  dettare norme sulla modalità di riconoscimento.
    Inoltre il ritardo di oltre un anno e mezzo nella nomina
  del comitato di cui all'articolo 17 e la mancata emanazione
  del decreto sulle procedure e modalità di cui al comma 4
  dell'articolo 32 non hanno consentito il rispetto del
  dettato dell'articolo stesso.
    Per non lasciare la vitivinicoltura italiana e quindi il
  reddito dei viticoltori derivante dalla più appropriata
  qualificazione di origine nella incertezza di non poter più
  utilizzare le indicazioni geografiche sin qui approvate o
  consentite provvisoriamente ai sensi della precedente
  legislazione, nonché concedere un lasso di tempo sufficiente
  alla revisione dei disciplinari dei vini già riconosciuti DOCG
  e DOC, si rende necessario procrastinare di un ulteriore
  triennio i termini di cui in narrativa.
 
DATA=950505 FASCID=DDL12-2486 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2486 TOTPAG=0003 TOTDOC=0003 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=010 PAGFIN=0002 RIGFIN=022 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=248600 00 FASCIDC=12DDL2486 SORTNAV=0248600 000 00000 ZZDDLC2486 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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