| 1. I termini di cui all'articolo 32, commi 3 e 4 della
legge 10 febbraio 1992, n. 164, sono differiti di tre anni a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
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