| 1. All'articolo 3, comma 5, della legge 25 marzo 1993, n.
81, le parole: "Nei comuni con popolazione superiore a quella
dei comuni di cui all'articolo 5, più liste possono presentare
lo stesso candidato a sindaco. In tal caso le liste debbono
presentare il medesimo programma amministrativo e si
considerano tra di loro collegate" sono soppresse.
| |