| 1. All'articolo 6 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: "con una o
più liste collegate" sono sostituite dalle seguenti: "con una
lista" e, al secondo periodo, le parole: "delle liste
interessate" sono sostituite dalle seguenti: "della lista
interessata";
b) al comma 3:
1) al secondo periodo, le parole: "sono riportati i
contrassegni della lista o delle liste" sono sostituite dalle
seguenti: "è riportato il contrassegno della lista";
2) al terzo periodo, le parole: "per una delle liste ad
esso collegate" sono sostituite dalle seguenti: "per la lista
ad esso collegata";
3) le parole: "sul contrassegno di una di tali liste"
sono sostituite dalle seguenti: "sul relativo rettangolo o
contrassegno";
4) il quarto periodo è soppresso.
c) al comma 5, le parole da: "In caso di parità di
voti" fino alla fine del periodo, sono soppresse;
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d) il comma 7 è abrogato;
e) al comma 8, primo periodo, le parole: "sono
riprodotti i simboli delle liste collegate" sono sostituite
dalle seguenti: "è riprodotto il contrassegno della relativa
lista";
f) al comma 9, secondo periodo, le parole: "o il
gruppo di liste" e la parola: "complessiva" sono soppresse.
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