| 1. All'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole:
"della lista prescelta", sono aggiunte le seguenti: "o sul
rettangolo comprendente il nome e cognome del sindaco
collegato alla lista stessa";
b) al comma 4, primo periodo, le parole: "o a
ciascun gruppo di liste collegate" e le parole: "o gruppo di
liste collegate" sono soppresse; al medesimo comma 4, le
parole: "o gruppo di liste", ovunque ricorrano, sono
soppresse;
c) il comma 5 è abrogato;
d) il comma 6 è sostituito dal seguente:
" 6. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia
proclamato eletto al primo turno, alla lista che non abbia già
conseguito, ai sensi del comma 4, almeno il 60 per cento dei
seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei
seggi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia
proclamato eletto al secondo turno, alla lista che non abbia
già conseguito, ai sensi del comma 4, almeno il 60 per cento
dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei
seggi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste ai
sensi del comma 4";
Pag. 6
e) il comma 7 è sostituito dal seguente:
" 7. Una volta determinato il numero dei seggi
spettanti a ciascuna lista, sono in primo luogo proclamati
eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di
sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che
abbia ottenuto almeno un seggio".
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