| 1. I posti in organico dei consiglieri di tribunale
amministrativo regionale, di primi referendari e di
referendari nonché del personale direttivo, del personale di
concetto e del personale di dattilografia, di cui
rispettivamente, alle tabelle A, C, D e F allegate alla legge
27 aprile 1982, n. 186, sono incrementati secondo quanto
previsto nella tabella allegata alla presente legge.
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