| 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 1.000 milioni per l'anno 1995, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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