| Onorevoli Colleghi! -- La II sezione del Consiglio di
Stato, nell'adunanza del 12 ottobre 1994, esprimeva il parere
in base al quale "il conferimento degli affidamenti o delle
supplenze dei corsi universitari non può, per i ricercatori
confermati, avvenire che nel limite di impegno didattico per
gli stessi previsto, e non può, quindi, che essere sempre
gratuito".
Argomenta il Consiglio di Stato che, mentre il comma 5
dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341,
sostituendo il primo comma dell'articolo 114 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, estende ai
ricercatori universitari confermati la possibilità di
conferimento di affidamenti e supplenze di corsi universitari,
il successivo comma 7 stabilisce che tali affidamenti e
supplenze possono essere retribuiti soltanto in caso di
superamento dell'orario di impegno didattico cui il docente è
tenuto.
Sostiene ancora il Consiglio di Stato che nessuna modifica
la legge n. 341 del 1990 ha introdotto circa il limite massimo
di impegno didattico al quale i ricercatori sono tenuti e che
sono fissati dalla legislazione vigente in 350 ore annue per i
ricercatori a tempo pieno ed in 200 ore annue per quelli a
tempo definito. Di qui la conseguenza che affidamenti e
supplenze devono essere svolti dai ricercatori entro il limite
di orario massimo previsto per il loro impegno didattico e,
quindi, essere conferiti a titolo gratuito.
E' nostra convinzione che la determinazione del Consiglio
di Stato, ancorché parzialmente giustificata dalla semplice
lettura dei testi legislativi, non sia scaturita da un
tentativo di comprendere il reale
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intento del legislatore allorquando, attraverso la
formulazione dell'articolo 12 della legge n. 341 del 1990, ha
esteso anche ai ricercatori confermati la possibilità di
conferimento di affidamenti e supplenze di corsi universitari.
Per comprendere fino in fondo gli intendimenti del legislatore
occorre verificare, attraverso la consultazione degli atti
parlamentari, come si sia pervenuti alla formulazione finale
dell'articolo 12 stesso.
Nella seduta in sede legislativa della VII commissione
permanente della Camera dei deputati del 21 marzo 1990, nel
corso dell'esame ed approvazione del testo unificato di varie
proposte di legge (Riforma degli ordinamenti didattici
universitari) il relatore, onorevole Tesini, presentava un
emendamento aggiuntivo di tre commi (commi 3, 4 e 5) a quello
che allora era l'articolo 11 del testo (emendamento 11.17). Il
comma 4 recitava come segue:
"4. Nel caso di carenza di professori di ruolo per
ricoprire gli insegnamenti necessari per l'attuazione di corsi
di diplomi universitari di scuola diretta a fini speciali, di
laurea e di specializzazione, secondo le modalità di cui agli
articoli 9 e 10, comma 2, lettere a) e b), del
decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, potrà
essere attribuita la supplenza, nei limiti dell'impegno annuo
orario delle funzioni didattiche, anche ai ricercatori
confermati ed agli assistenti del ruolo ad esaurimento".
Gli onorevoli De Julio e Guerzoni presentavano il seguente
subemendamento 0.11.17.7 all'emendamento del relatore:
"All'emendamento 11.17, comma 4, sopprimere le
parole: nei limiti dell'impegno annuo orario delle funzioni
didattiche".
E' dunque evidente che l'intento del relatore era quello di
far ricadere lo svolgimento di eventuali corsi conferiti per
supplenza ai ricercatori nell'ambito dell'impegno didattico
per questi previsto dalla legge. E' altresì evidente che
l'intento dei presentatori del subemendamento era quello di
considerare l'eventuale affidamento di supplenze ai
ricercatori un compito didattico eccedente l'impegno orario
fissato per legge.
Nel corso della stessa seduta, il relatore Tesini, tenendo
conto degli emendamenti presentati, riformulava mediante
l'emendamento 11.26 l'intero articolo 11. In particolare, il
comma 4 veniva riformulato come segue:
"4. Ferma restando per i professori la responsabilità
didattica di un corso relativo ad un insegnamento, ai
professori e ai ricercatori confermati possono essere
attribuiti, con le modalità di cui all'articolo 10 e con il
consenso dell'interessato, l'affidamento e la supplenza di
ulteriori corsi o moduli, che comunque non danno diritto ad
alcuna riserva di posti nei concorsi".
Risulta dunque chiaro che, nel riformulare il comma 4, il
relatore aveva fatto proprie le motivazioni dei presentatori
dell'emendamento 0.11.17.7.
Nelle sedute successive del 22 e 28 marzo, il relatore
presentava ulteriori riformulazioni dell'articolo 11 senza far
più riferimento al limite di impegno orario dei
ricercatori.
Il fatto che nella formulazione finale di quello che poi è
diventato l'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341,
non venga fatto alcun riferimento all'impegno annuo orario
delle funzioni didattiche dei ricercatori, non può allora
portare alla conclusione alla quale è pervenuto il Consiglio
di Stato: "Non sembra, infatti, possibile che con la legge n.
341 del 1990 si sia incidentalmente, ma in modo così
determinante, voluto modificare i compiti assegnati al
ricercatore".
L'esame degli atti parlamentari dimostra esattamente il
contrario. E' questo il motivo che ci ha condotto alla
presentazione della presente proposta di legge che vi
invitiamo ad approvare.
L'approvazione di questa proposta di legge contribuirà
anche a superare la disuniformità di comportamento dei diversi
atenei nonché lo stato di confusione che si è creato in molte
università a seguito del parere del Consiglio di Stato.
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