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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30213
DDL2490-0002
Progetto di legge Camera n. 2490 - testo presentato - (DDL12-2490)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2490. TESTIPDL
...C2490.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2490 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- La II sezione del Consiglio di
  Stato, nell'adunanza del 12 ottobre 1994, esprimeva il parere
  in base al quale "il conferimento degli affidamenti o delle
  supplenze dei corsi universitari non può, per i ricercatori
  confermati, avvenire che nel limite di impegno didattico per
  gli stessi previsto, e non può, quindi, che essere sempre
  gratuito".
    Argomenta il Consiglio di Stato che, mentre il comma 5
  dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341,
  sostituendo il primo comma dell'articolo 114 del decreto del
  Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, estende ai
  ricercatori universitari confermati la possibilità di
  conferimento di affidamenti e supplenze di corsi universitari,
  il successivo comma 7 stabilisce che tali affidamenti e
  supplenze possono essere retribuiti soltanto in caso di
  superamento dell'orario di impegno didattico cui il docente è
  tenuto.
    Sostiene ancora il Consiglio di Stato che nessuna modifica
  la legge n. 341 del 1990 ha introdotto circa il limite massimo
  di impegno didattico al quale i ricercatori sono tenuti e che
  sono fissati dalla legislazione vigente in 350 ore annue per i
  ricercatori a tempo pieno ed in 200 ore annue per quelli a
  tempo definito.  Di qui la conseguenza che affidamenti e
  supplenze devono essere svolti dai ricercatori entro il limite
  di orario massimo previsto per il loro impegno didattico e,
  quindi, essere conferiti a titolo gratuito.
    E' nostra convinzione che la determinazione del Consiglio
  di Stato, ancorché parzialmente giustificata dalla semplice
  lettura dei testi legislativi, non sia scaturita da un
  tentativo di comprendere il reale
 
                               Pag. 2
 
  intento del legislatore allorquando, attraverso la
  formulazione dell'articolo 12 della legge n. 341 del 1990, ha
  esteso anche ai ricercatori confermati la possibilità di
  conferimento di affidamenti e supplenze di corsi universitari.
  Per comprendere fino in fondo gli intendimenti del legislatore
  occorre verificare, attraverso la consultazione degli atti
  parlamentari, come si sia pervenuti alla formulazione finale
  dell'articolo 12 stesso.
    Nella seduta in sede legislativa della VII commissione
  permanente della Camera dei deputati del 21 marzo 1990, nel
  corso dell'esame ed approvazione del testo unificato di varie
  proposte di legge (Riforma degli ordinamenti didattici
  universitari) il relatore, onorevole Tesini, presentava un
  emendamento aggiuntivo di tre commi (commi 3, 4 e 5) a quello
  che allora era l'articolo 11 del testo (emendamento 11.17).  Il
  comma 4 recitava come segue:
    "4.  Nel caso di carenza di professori di ruolo per
  ricoprire gli insegnamenti necessari per l'attuazione di corsi
  di diplomi universitari di scuola diretta a fini speciali, di
  laurea e di specializzazione, secondo le modalità di cui agli
  articoli 9 e 10, comma 2, lettere  a)  e  b),  del
  decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, potrà
  essere attribuita la supplenza, nei limiti dell'impegno annuo
  orario delle funzioni didattiche, anche ai ricercatori
  confermati ed agli assistenti del ruolo ad esaurimento".
    Gli onorevoli De Julio e Guerzoni presentavano il seguente
  subemendamento 0.11.17.7 all'emendamento del relatore:
    "All'emendamento 11.17, comma 4, sopprimere le
  parole:  nei limiti dell'impegno annuo orario delle funzioni
  didattiche".
    E' dunque evidente che l'intento del relatore era quello di
  far ricadere lo svolgimento di eventuali corsi conferiti per
  supplenza ai ricercatori nell'ambito dell'impegno didattico
  per questi previsto dalla legge.  E' altresì evidente che
  l'intento dei presentatori del subemendamento era quello di
  considerare l'eventuale affidamento di supplenze ai
  ricercatori un compito didattico eccedente l'impegno orario
  fissato per legge.
    Nel corso della stessa seduta, il relatore Tesini, tenendo
  conto degli emendamenti presentati, riformulava mediante
  l'emendamento 11.26 l'intero articolo 11.  In particolare, il
  comma 4 veniva riformulato come segue:
    "4.  Ferma restando per i professori la responsabilità
  didattica di un corso relativo ad un insegnamento, ai
  professori e ai ricercatori confermati possono essere
  attribuiti, con le modalità di cui all'articolo 10 e con il
  consenso dell'interessato, l'affidamento e la supplenza di
  ulteriori corsi o moduli, che comunque non danno diritto ad
  alcuna riserva di posti nei concorsi".
    Risulta dunque chiaro che, nel riformulare il comma 4, il
  relatore aveva fatto proprie le motivazioni dei presentatori
  dell'emendamento 0.11.17.7.
    Nelle sedute successive del 22 e 28 marzo, il relatore
  presentava ulteriori riformulazioni dell'articolo 11 senza far
  più riferimento al limite di impegno orario dei
  ricercatori.
    Il fatto che nella formulazione finale di quello che poi è
  diventato l'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341,
  non venga fatto alcun riferimento all'impegno annuo orario
  delle funzioni didattiche dei ricercatori, non può allora
  portare alla conclusione alla quale è pervenuto il Consiglio
  di Stato: "Non sembra, infatti, possibile che con la legge n.
  341 del 1990 si sia incidentalmente, ma in modo così
  determinante, voluto modificare i compiti assegnati al
  ricercatore".
    L'esame degli atti parlamentari dimostra esattamente il
  contrario.  E' questo il motivo che ci ha condotto alla
  presentazione della presente proposta di legge che vi
  invitiamo ad approvare.
    L'approvazione di questa proposta di legge contribuirà
  anche a superare la disuniformità di comportamento dei diversi
  atenei nonché lo stato di confusione che si è creato in molte
  università a seguito del parere del Consiglio di Stato.
 
DATA=950508 FASCID=DDL12-2490 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2490 TOTPAG=0003 TOTDOC=0003 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=011 PAGFIN=0002 RIGFIN=074 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=249000 00 FASCIDC=12DDL2490 SORTNAV=0249000 000 00000 ZZDDLC2490 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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